Gli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013 prevedono che le pubbliche amministrazioni pubblichino gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici o privati (ai sensi dell’articolo 12 della legge n. 241 del 1990) di importo superiore a mille euro.
La società non eroga sovvenzioni e contributi propri.